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STATUTO E REGOLAMENTO

PDF Scarica Statuto e Regolamento (Aggiornato al Congresso di Benevento del 10 maggio 2025)


ASSOCIAZIONE MOGLI MEDICI ITALIANI

Donne per la Salute

Aggiornato al Congresso di Benevento del 10 maggio 2025

STATUTO A.M.M.I

INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE AL
CONGRESSO NAZIONALE DI BENEVENTO 2025

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'"Associazione Mogli Medici Italiani - A.M.M.I. - Donne per la
Salute".
L'Associazione Mogli Medici Italiani -A.M.M.I. - detta anche AMMI Donne per
la salute, più avanti chiamata per brevità Associazione, è una libera associazione, apartitica e
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle disposizioni
legislative statali concernenti la materia e dal presente Statuto. Essa è aperta a tutte le figure
indicate nel Regolamento, che ne facciano richiesta.
Il logo dell'Associazione è il segno distintivo dell'Associazione stessa, e deve essere
uguale per tutte le sezioni, a cui tutte dovranno attenersi, la cui rappresentazione grafica, viene
fatta nell'Allegato "A"

Art. 2 - Finalità

L'Associazione intende perseguire finalità morali, sociali, culturali, assistenziali, solidali
e previdenziali per la tutela della donna in generale.
L'Associazione studia e stabilisce i modi ed i mezzi più idonei per raggiungere gli
scopi prefissati ed in particolare:
1. stabilire più stretti contatti fra le famiglie dei sanitari e delle socie;
2. promuovere a scopo comparativo lo studio della donna nei confronti della società
e del lavoro nella dimensione italiana e straniera;
3. promuovere iniziative nel campo dell'educazione e della prevenzione sanitaria della
popolazione in generale e di quella femminile in particolare;
4. promuovere corsi di aggiornamento, conferenze e manifestazioni culturali in genere,
anche indicendo concorsi pubblici rivolti a varie categorie/professioni;
5. studiare il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza sanitaria anche attraverso
contatti con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli enti previdenziali di categoria;
6. finanziare la ricerca scientifica, anche indicendo concorsi pubblici rivolti a varie
categorie/professioni;
7. ricercare i mezzi più idonei per aiutare gli orfani e le vedove dei medici che versino
in stato di particolare bisogno;
8. favorire il sorgere di iniziative per la realizzazione di case per medici anziani,
mogli e vedove di medici;
9. prendere contatto con rappresentanti di medici di altre nazioni per la costituzione
di un'identica associazione, ove questa già non esistesse, allo scopo di costituire
un'Associazione mondiale delle mogli dei medici.

Art. 3 - Sede

La sede legale dell'Associazione è fissata presso la residenza della Presidente
Nazionale pro tempore.

Art. 4 - Soci

Le socie si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo,
la quota annuale stabilita da ciascuna Sezione.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Tutte le socie sono tenute a rispettare le nonne del presente statuto e dell'even tuale
regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Ogni iscritta è
tenuta a comportarsi con il senso di solidarietà, di colleganza e di amicizia che caratterizzano
l'Associazione.

Art. 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Ass ociazione è costituito, a livello locale, dalle quote versate
dalle Associate mentre, a livello nazionale, dalle quote versate dalle Sezioni, così come
stabilito dal Comitato Esecutivo Nazionale. Le Sezioni sono esentate dal versamento di
tutte le quote per l'anno di costituzione. Inoltre, l'Associazione può assumere iniziative
sia a livello locale che a livello nazionale finanziate da contribuzioni pubbliche o private.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Al momento dello scioglimento dell'associazione, il Congresso delibererà a
maggioranza semplice la destinazione dell'ev entuale patrimonio residuo in un'iniziativa
conforme alle finalità dell'Associazione ovvero in un'iniziativa di utilità generale.
Al momento dello scioglimento di una Sezione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà
trasferito al patrimonio dell'Assoc iazione Nazionale o devoluto come beneficenza locale
dandone comunicazione e riscontro alla Presidente Nazionale. In entrambi i casi, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 - Bilancio

L'anno sociale e l'anno finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre
di ogni anno.
Le Tesoriere di Sezione e Nazionale devono redigere il rendiconto consuntivo
economico e finanziario.
Il rendiconto consuntivo economico e finanziario devono essere approvati, a livello
locale, dall'Assemblea della Sezione e, a livello nazionale, dal Congresso ogni anno entro
il mese di maggio.

Art. 7 - Gli organi
In ogni provincia è promossa la costituzione di una o più sezioni provinciali.
Organi istituzionali dell'Associazione, a livello locale, sono quindi:
la Sezione;
il Comitato Esecutivo di Sezione;
la Giunta di Sezione;
il Presidente di Sezione;
il Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti;
il Collegio di Sezione dei Probiviri.
Organi istituzionali dell'Associazione, a livello nazionale, sono:
il Congresso;
il Comitato Esecutivo Nazionale;
la Giunta Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 8-Libri Sociali
Sono libri sociali della Sezione: il Libro delle Associate; il Libro dei Verbali
delle Assemblee di Sezione; il Libro delle Riunioni del Comitato Esecutivo di Sezione;
il Libro delle Riunioni della Giunta di Sezione; il Libro del Collegio di Sezione dei Revisori
dei Conti; il Libro del Collegio di Sezione dei Probiviri; il Libro della Contabilità.
Sono libri sociali dell'Associazione Nazionale: il Libro delle Sezioni; il Libro
dei Verbali dei Congressi; il Libro delle Riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale; il
Libro delle Riunioni della Giunta Nazionale; il Libro del Collegio Nazionale dei Revisori
dei Conti; il Libro del Collegio Nazionale dei Probiviri; il Libro della Contabilità.
I libri sociali possono essere archiviati digitalmente.

Art. 9-Notiziario

L'Associazione pubblica, a cura del Comitato Esecutivo Nazionale, che ne costituisce
il Comitato di Redazione, un Notiziario periodico denominato "Il Giornale dell'A.M.M. I.".
Direttore del Notiziario è di diritto la Presidente Nazionale pro-tempore e Vicedirettore
è di diritto la Segretaria Nazionale pro-tempore.
Il Comitato Esecutivo Nazionale nomina, su indicazione della Presidente Nazionale,
nella prima riunione successiva alle elezioni, il Direttore Responsabile, che si occupa
della gestione del notiziario, la Responsabile di redazione e tre collaboratrici tecniche in
rappresentanza del nord, centro e sud, qualora lo ritenga necessario.
La Responsabile di redazione deve intervenire alle adunanze del Congresso, a
quelle Interregionali ed ai Seminari.
Il Notiziario è inviato gratuitamente a tutte le iscritte in regola con i versamenti
delle quote sociali. Le Associate decadono da tale diritto dopo un am10 di inadempienza.

Art. 10-Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le nonne di legge vigenti in materia.
Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte
del Congresso all'uopo convocato.

"ALLEGATO A" "Logo dell 'Associazione"

Il logo da utilizzare ai sensi dell'art.1, comma 3 ha due form e grafich e:

1) una con l'acronimo AMMI sotto Donne per la Salute e sotto , a seguire il nome della Sezione :

A.M.M.I.
Donne per la sa lute

2) l'altro con la scritta per esteso Associazione Mogli Medici Italiani Donne per la Salute e sotto, a seguire
il nome della Sezione

Associazione Mogli medici Italiani
Donne per la Salute

REGOLAMENTO A.M.M.I.

INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE AL
CONGRESSO NAZIONALE DI BENEVENTO 2025

SEZIONE I- L'ASSOCIAZIONENAZIONALE

Art. 1-L'iscrizione

Essa è aperta a tutte le mogli o vedove, madri, figlie, compagne di medico o di
odontoiatra, donne medico, odontoiatre, farmaciste, biologhe, psicologhe, biotecnologhe che
intendano perseguire le finalità dell'Associazione. Possono chiedere di iscriversi
all'Associazione mediante domanda contenente il proprio nome e cognome da nubile ed
il cognome del marito.
La domanda deve essere presentata alla Presidente della Sezion e alla quale la
aspirante Socia intenda partecipare attivamente.
Le ex mogli di medico restano nell'Associazione con il proprio cognome e con
tutti i diritti.
Per costituire una nuova Sezione può essere presentata alla Presidente Nazionale
la domanda da un gruppo di soggetti tra le figure indicate al 1° comma del presente articolo,
contenente il nominativo della Presidente che temporaneamente eserciterà tale funzione nella
Sezione. La Presidente di Sezione e gli altri organi designati rimangono in carica fi no al
completamento del triennio, quindi nella Sezione dovranno svolgersi regolari elezioni.
Possono essere presentate alla Presidente Nazionale domande motivate di
trasferimento da una Sezione ad un'altra.
Le Sezioni decidono liberamente sull'ammissione di nuove socie sostenitrici, il
cui numero non può essere superiore a quello delle socie effettive, e ne stabiliscono le
modalità di ingresso. Ogni Sezione con parere espresso a maggioranza nel Consiglio
Direttivo, può ammettere alle elezioni, per il rinno vo cariche, nel proprio Consiglio Direttivo,
una rappresentante delle socie simpatizzanti, senza diritto di voto.
Possono essere Socie Onorarie le ammine che hanno avuto un ruolo di rilievo
nella Sezione di appartenenza e le donne che si sono distinte in a ttività scientifiche o sociali
o che svolgono un ruolo preminente in attività affini a quelle perseguite dall’A.M.M.I.. La
quota associativa delle Socie Onorarie è a carico della Sezione.
La Presidente Nazionale, nel corso del proprio mandato, sentito il parere del CEN,
può nominare una Socia Onoraria, scelta tra personalità illustri del mondo scientifico,
dandone comunicazione alla Sezione del luogo di domicilio o di residenza della Socia
Onoraria, presso la quale avverrà l'iscrizione, mentre la relativa quota di iscrizione sarà
a carico del CEN.
Tanto le Socie Sostenitrici quanto le Socie Onorarie non hanno diritto di voto né
la possibilità di assumere cariche.
Le Socie effettive, divenute Socie Onorarie, perché hanno avuto un ruolo di rilievo
nella Sezione di appartenenza, hanno diritto di voto.

Art. 2 - La Sezione

La Sezione è l'Organo di base dell'Associazione ed è costituita ai sensi dell’art. 1,
4° comma del presente regolamento.
La Sezione è rappresentata dalla Presidente, ha la sede legale presso l’Ordine dei
medici della propria città qualora non fosse possibile, presso la residenza della Presidente e
deve avere un codice fiscale.

La Presidente di sezione, nel caso in cui la sua Sezione dovesse scendere al di
sotto del numero minimo delle iscritte previsto, dovrà comunicarlo senza indugio alla
Presidente Nazionale, la quale verificherà la possibilità che il numero minimo venga
ricostituito, in caso contrario, dopo aver informato l'esecutivo e la FIDUCIARIA -
Coordinatrice Region ale, dispone che decorra un periodo di supporto alla sezione in
difficoltà. Solo dopo l 'eventuale scioglimento ogni associata potrà richiedere l'iscrizione alla
Presidente di altra sezione alla quale intenda partecipare attivamente.
Le cariche di segretaria e consigliera sono cumulabili con quelle di componenti il
Collegio dei Revisori dei conti
Tutte le cariche sociali sono gratuite, sia sezionali che nazionali e coincidono
con l 'inizio dall'anno solare, con il rinnovo delle cariche entro dicembr e dell'anno relativo
alla fine del triennio.
Il 18 ottobre di ogni anno è la "Giornata Nazionale dell'AMMI". Tutte le sezioni
del territorio tratteranno lo stesso tema, e l'argomento viene scelto al Congresso Nazionale
che si tiene ogni anno
Ogni anno nel mese di novembre viene istituita la Giornata Formativa per i nuovi
iscritti alle professioni mediche denominata “Rapporto medico paziente: i fattori che lo
influenzano e come migliorarlo”. La Giornata viene organizzata dalle Sezioni con la
collaborazione d ell’Ordine dei medici provinciale di appartenenza.
Il Calendario AMMI è integrato con la "Giornata Salute Donna", il 22 aprile di ogni
anno.

Art. 3 -Organi

Organi della Sezione sono:
l'Assemblea di Sezione
il Comitato Esecutivo di Sezione
la Giunta di Se zione
la Presidente di Sezione
il Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti
il Collegio di Sezione dei Probiviri

Art. 4-L'Assemblea di Sezione

L'Assemblea è composta da tutte le iscritte della sezione.
L'Assemblea delibera su ogni argomento attinente alle finalità dell'Associazione
e quindi anche sull'elezione dei propri Organi. Approva i Bilanci e le relative relazioni.
L'Assemblea è convocata dalla sua Presidente almeno una volta all'anno ed ogni volta
che lo ritenga necessario; deve inoltre convocarla ogni volta che almeno un quarto delle
associate ne faccia richiesta scritta indicando l'ordine del giorno.
Deve convocarla per l'elezione degli Organi locali in un'adunanza da tenersi con
almeno 15 giorni in anticipo rispetto alle scadenze natur ali.
Deve convocarla per le elezioni degli Organi Nazionali almeno 30 giorni prima
del Congresso per la scelta delle delegate.
L'assemblea deve essere convocata, con un qualunque mezzo purché idoneo anche
a dare la prova della convocazione, entro 15 giorni precedenti l'adunanza e deve contenere
il giorno, l 'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare elencati nell'ordine
del giorno.
Per l'elezione dei propri organi la convocazione deve contenere anche i nominativi
delle Associate che si propongono.
Presiede di diritto l'Assemblea la Presidente, ovvero in sua assenza la Vice
Presidente o l'Associata presente più anziana per iscrizione.
Segretaria dell'Assemblea è la Segretaria della Giunta dell'Associazione ed in sua
assenza l'Assemblea nomina tra le presenti la Segretaria.
L'Assemblea, inoltre, nelle adunanze elettive nomina 2 scrutatrici tra le Socie
che si rendono disponibili per tale compito e che non siano candidate per cariche elettive.
La Presidente, dopo aver verificato la regolarità della convocazione, dichiara
validamente costituita l'Assemblea, in prima convocazione, quando sono presenti, di
persona o per delega, almeno la metà delle Associate più una, ed in seconda
convocazione quando sono presenti, di persona o per delega, un numero di Associate
superiore al numero dei componenti il Comitato Esecutivo di Sezione.
Ogni Associata non può avere più di una delega scritta. La Segretaria redige il
verbale dell'Assemblea che deve riportare, anche se in f01ma succinta, tutti gli accadimenti
dell'Assemblea, tutti gli interventi e l'esito di tutte le votazioni.
Le delibere sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione,
a maggioranza delle presenti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano ovvero per scrutinio segreto quando
ne faccia richiesta almeno un terzo delle presenti. Quando si procede alle elezioni dei propri
organi le votazioni avvengono sempre per scrutinio segreto e sono elette le Candidate che
ham10 un maggior numero di voti. In caso di parità tra più Candidate è proclamata eletta la
candidata più anziana di iscrizione.

Art. 5-Comitato Esecutivo di Sezione

Il Comitato Esecutivo di Sezione è composto da un minimo di 4 elette più la Past
Presidente ad un massimo di 6 elette più la Past Presidente. Restano in carica per un triennio
e sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio. Fa inoltre parte del Comitato Esecutivo
di Sezione, a tutti gli effetti con diritto di voto, la Presidente della Sezione che ha rivestito
tale funzione nel periodo precedente ed è detta Past-Presidente.
Il Comitato Esecutivo di Sezione elegge nel suo seno la Giunta di Sezione composta
dalla Presidente di Sezione, dalla Vice Presidente, dalla Segretaria e dalla Tesoriera.
Il Comitato Esecutivo di Sezione delibera sulle spese da affrontare e sulle iniziative
da assumere a livello locale finanziate da contribuzioni pubbliche e/o private.
Il Comitato Esecutivo di Sezione è di supporto ad ogni iniziativa della Giunta.
Il Comitato Esecutivo di Sezione è convocato dalla Presidente con un qualunque
mezzo purché idoneo a dare anche la prova di convocazione almeno 15 giorni prima
dell'adunanza e deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché gli argomenti
da trattare elencati nell'ordine del giorno.
Il Comitato Esecutivo di Sezione è validamente costituito, laddove regolarmente
convocato, se sono presenti almeno 3 membri della Giunta e la maggioranza degli altri
membri.
Le deliberazioni sono validamente ass unte se approvate a maggioranza delle presenti.
La Segretaria, ovvero la componente scelta dal Comitato se la prima è assente, redige
il verbale della riunione che deve riportare, anche se in forma succinta, tutti gli accadimenti
della r iunione, tutti gli interventi e l'esito delle votazioni.
Il Comitato Esecutivo di Sezione si riunisce almeno 3 volte l'anno su convocazione
della Presidente ed ogni volta che lo ritenga necessario; deve inoltre
convocarlo ogni volta che 3 componenti ne facciano richiesta scritta indicando l'ordine
del giorno. Alle riunioni hanno diritto di partecipare esclusivamente i membri del Comitato
Esecutivo.

Art. 6-GiuntadiSezione.

La Giunta di Sezione è composta dalla Presidente di Sezione, dalla Vice Presidente,
dalla Segretaria e dalla Tesoriera elette in seno al Comitato Esecutivo di Sezione.
Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili nella Giunta esclusivamente
per un ulteriore triennio. In deroga alla norma che limita la partecipazione al Comitato
Esecut ivo di Sezione a due trienni consecutivi, l'Associata che abbia fatto parte della Giunta
anche per un solo triennio, ha diritto di partecipare al Comitato Esecutivo di Sezione per
un triennio in più, sicché le Associate che abbiano fatto parte della Giunta possono essere
elette nel Comitato Esecutivo di Sezione per 3 trienni consecutivi fermo restando il limite
massimo nella Giunta di 2 trienni.
La Giunta ha funzioni propositive e propulsive per la Sezione e per l'Assemblea,
nonché attua le deliberazioni dell'Assemblea di Sezione e quelle del Congresso.
Assume tutte le decisioni della Presidente che devono essere prese collegialmente
ed a maggioranza
Predispone il Bilancio e la relazione sulla gestione da sottopone all’'approvazione
dell'Assemblea.
La Giunta di Sezione è convocata dalla Presidente per le vie brevi e senza alcuna
fo1malità ogni qualvolta deve essere presa una decisione. Di ogni riunione la Segretaria
redige il verbale che deve essere approvato e sottoscritto dalla Presidente, Vice Presidente
e Tesoriera.

Art. 7 -La Presidente di Sezione

La Presidente di Sezione è eletta dal Comitato Esecutivo di Sezione.
Ha la rappresentanza legale della Sezione; convoca e presiede l'Assemblea di
Sezione, il Comitato Esecutivo di Sezione e la Giunta di Sezione.
Ha la responsabilità della Sezione e tiene i contatti con le altre Sezioni e con gli
Organi Nazionali.
Firma, insieme alla Tesoriera, i Bilanci e la Relazione sulla gestione e i carnet degli
assegni con firma disgiunta.
Partecipa ai Congressi, agli Interregionali, ai Seminari ed in caso di impedimento
delega la Vice Presidente o un'altra componente del Comitato Esecutivo di Sezione
provvedendo ad info1marla sulle questioni da trattare.
Segue la vita dell'Associazione tenendo informate le Associa te di tutte le iniziative,
anche di quelle delle altre Sezioni e di quelle Nazionali; indice riunioni ed Assemblee per
discutere questioni e per promuovere iniziative attinenti lo scopo dell'Associazione.
Nel caso di convocazione del Congresso la President e di Sezione, attraverso la
Segretaria di Sezione, deve diramare la convocazione ricevuta dalla Presidente Nazionale
e convocare tempestivamente l'Assemblea per discutere gli argomenti posti all'Ordine del
giorno e per eleggere le delegate che avranno la rappresentanza sezionale al Congresso.
Il relativo verbale con i nominativi delle delegate dovrà essere inviato a
cura della Segretaria di Sezione alla Segretaria Nazionale almeno 15 giorni prima del
Congresso.

Art. 8-La Vice PresidentediSez ione

La Vice Presidente di Sezione è eletta dal Comitato Esecutivo di Sezione e
sostituisce la Presidente in sua assenza.

Art. 9 -La SegretariadiSezione

La Segretaria di Sezione è eletta dal Comitato Esecutivo di Sezione.
Tiene, aggiornandoli, il libro delle Associate, il libro dei Verbali delle Assemblee di
Sezione, il libro delle riunioni del Comitato Esecutivo di Sezione, il libro delle Riunioni della
Giunta di Sezione. Redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni che vengano firmati
anche dalla Presidente o da chi la sostituisce.
Per redigere il verbale di Sezione ed archiviarlo può avvalersi di supporti digitali.
È di supporto al Collegio di Sezione dei Probiviri per le comunicazioni alle parti
del procedimento, avendo cura di acquisire la prova della consegna degli atti e della data
in cui la consegna è avvenuta, ovvero la prova dell'invio per raccomandata con avviso di
ricevimento. Trasmette il tutto al Collegio di Sezione dei Probiviri.
Tiene i contatti con le Segretarie delle altre Sezioni e con quella Nazionale. Provvede
inoltre a trasmettere alla Tesoreria e Segreteria Nazionale l'elenco delle
Associate e relativi indirizzi anche elettronici.

Art. 10 -La TesorieradiSezione

La Tesoriera di Sezione è eletta dal Comitato Esecutivo di Sezione.
È responsabile della tenuta della cassa della Sezione, provvede al tesseramento delle
Associate ed a riscuotere le quote associative. Tra le entrate delle Sezioni è prevista una quota
sociale puramente indicativa intorno a 60 euro (sessanta/00 euro) per la cui quantificazione
si lascia autonomia alle singole sezioni.
Tiene i contatti con le Tesoriere delle altre Sezioni e con quella Nazionale alla quale
rimette entro il 30 marzo di ogni anno le quote sociali versate dalle socie, il contributo per
il Fondo Orfani "Styra Campos" e per la Ricerca; le quote sociali e i contributi sono
obbligatori.
Redige e finna insieme alla Presidente, i Bilanci e la Relazione sulla gestione. Se
ci sono avanzi di gestione, la Tesoriera deve indicarne la destinazione poiché qu esti non
devono essere distribuiti alle socie. Tale avanzo di gestione si riporta nel bilancio anche
per gli anni successivi per futura iniziativa. La Tesoriera inoltre tiene aggiornato il libro della
contabilità. L'inizio e la fine dell'anno sociale vedono l'adeguamento del bilancio preventivo
che va presentato entro aprile e il consuntivo a fine anno unitamente alla relazione descritta
di dati del consuntivo con documento fiscale intestato all'associazione.

Art. 11 Il Collegio di Sezione dei Revisor i dei
Conti

Presso ogni Sezione è costituito il Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti che

è composto da 3 socie ed è eletto dall'Assemblea contemporaneamente all'elezione del
Comitato Esecutivo di Sezione. Le supplenti, in numero di due, verranno nominati tra le
associate prime non elette e subentrano sia per impossibilità momentanea sia per decadenza
del titolare.
Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili per un ulteriore triennio.
I 3 membri, su convocazione di quello che ha avuto maggiori voti devono riunirsi
entro 5 giorni dalle elezioni per costituirsi in Collegio, mediante formale verbale di
costituzione. Il collegio nella medesima seduta provvede alla nomina del suo Presidente
con votazione a scrutinio segreto.
La sede del Collegio è presso la residenza della Presidente del Collegio.
Il Collegio della Sezione dei Revisori dei Conti verifica la regolarità
dell'amministrazione Sezionale della Cassa, nonché la regolare tenuta delle scritture
contabili e dell'adempimen to degli eventuali obblighi burocratici e fiscali. Presenta
all'Assemblea una propria relazione annuale sui bilanci. Tiene, aggiornandolo, il libro
delle adunanze del Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti.
Delle riunioni del Collegio e delle verifiche, da questo effettuate, viene redatto
un verbale sottoscritto dalla Presidente del Collegio. Se il Collegio rileva irregolarità deve
darne immediatamente comunicazione scritta alla Presidente di Sezione ed alla Tesoriera
invitandole a rimuovere le irregolarità entro un certo periodo di tempo che determina
discrezionalmente. Nel caso in cui le irregolarità permangano il Collegio deve darne
immediata comunicazione alla Presidente Nazionale ed alla Tesoriera Nazionale.

Art. 12 –Il Collegio di Sezione dei Probiviri

Presso ogni Sezione è costituito il Collegio di Sezione dei Probiviri che è composto
da 3 socie ed è eletto dall'Assemblea contemporaneamente all'elezione del Comitato
Esecutivo di Sezione. Eventuali supplenti, qualora si crei la necessità, verranno nominati tra
le associate. Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio.
I 3 membri, su convocazione di quello che ha avuto maggior numero di voti, devono riunirsi
entro 5 giorni dalle elezioni per costitui rsi in Collegio, mediante formale verbale di
costituzione. Il Collegio nella medesima seduta provvede alla nomina del suo Presidente con
votazione a scrutinio segreto. Ogni riunione del Collegio dei Probiviri coinvolge i soli
membri effettivi in carica.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altra carica o funzione
associativa né a livello Sezionale né a livello Nazionale.
La sede del Collegio è presso la residenza della Presidente del Collegio.
Il Collegio di Sezione dei Probiviri dirime le controversie allo stesso deferite dagli
Organi di Sezione ovvero da Associate e che attengono a comportamenti delle Associate sia
che rivestano cariche sia che siano esse semplici iscritte. La Presidente del Collegio tiene,
aggiornandolo, il libro del Collegio di Sezione dei Probiviri.
L'atto con il quale viene deferita una controversia al Collegio di Sezione dei
Probiviri deve contenere l'accusa, la descrizione dei fatti e l'elencazione delle prove. L'atto
deve essere presentato alla Presidente del Collegio in triplice copia più tante ulteriori copie
quanto sono le Associate eventualmente parti della controversia. La Presidente del Collegio
ne trasmette senza indugio alla Presidente della Sezione una copia ed alla Segretaria di
Sezione tante copie qu ante sono le Associate patii della controversia, perché le trasmetta
alle interessate. La Segretaria avrà cura di acquisire la

prova della consegna degli atti e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero
prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento.
Le Associate, parti della controversia, dovranno far pervenire alla Presidente del
Collegio, entro 20 gg. dalla ricezione, proprie memorie sulla controversia nelle quali
prenderanno posizione sull'accusa loro rivolta, sui fatti descritti dalla accusante e sulle
prove elencate; dovranno inoltre indicare proprie prove a confutazione ed eventualmente
potranno contro accusare l'accusante indicando prove e fatti. Dette memorie dovranno
essere presentate in triplice copia più tante ulteriori copie quanto sono le Associate che
devono riceverne copia. La Presidente del Collegio trasmette senza indugio alla
Presidente di Sezione una copia ed alla Segretaria di Sezione tante copie quanto sono
le Associate che devono riceverne copia, perché le trasmetta alle interessate. La Segretaria
avrà cura di acquisire la prova della consegna degli atti e della data in cui la consegna
è avvenuta, ovvero prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento.
La Presidente del Collegio contestualmente convoca il Collegio il quale si riunisce
per esaminare gli scritti e fissare data, ora e luogo in cui discutere con le parti la
controversia ed eventualmente procedere ad atti di istruzione del procedimento, Il
procedimento avviene a porte chiuse con le sole interessate. Il Collegio interroga
liberamente le patii ponendo loro le domande dirette ad acquisire informazioni utili per una
c01Tetta ed equa decisione.
Procede agli atti di istruzione che ritiene necessari anche al di fuori di quelli proposti
dalle patii ed emette la decisione. Tra il momento del deferimento della controversia e
la decisione non devono intercorrere più di 90 giorni.
La decisione è di assoluzione se non acce1ia la fondatezza dell'accusa. Qualora
l 'acce1iasse può adottare i seguenti provvedimenti in relazione alla gravità del fatto:
ammonizione, censura, sospensione dall'Associazione per un periodo da 2 mesi a 2
anni, esclusione dall'Associazione.
La decisione è comunicata alle interessate dalla Segretaria di Sezione la quale
avrà cura di acquisire la prova della consegna e della data in cui la consegna è avvenuta,
ovvero la prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro tutte le decisioni adottate dal Collegio di Sezione dei Probiviri è ammesso
ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri nel termine di 30 giorni dalla comunicazione
della decisione. Il ricorso si presenta alla Segretaria di Sezione in triplice copia più
tante ulteriori copie quanto sono le Associate eventualmente parti della controversia.
Qualora patie del procedimento sia la Presidente di Sezione, gli adempimenti alla
stessa richiesti vengono ottemperati dalla Vice Presidente; qualora parte del procedimento
sia la Segretaria di Sezione, gli adempimen ti alla stessa richiesti vengono ottemperati
dalla Tesoriera di Sezione.

SEZIONE II - L'ASSOCIAZIONENAZIONALE

Art.13 -Organi
Organi nazionali dell'Associazione
sono:
Il Congresso

Il Comitato Esecutivo

La Giunta Nazionale
La Presidente Nazionale
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 14–Il Congresso

Il Congresso è composto da tutte le Associate, ma hanno diritto di voto le Presidenti
di Sezione e le delegate di Sezione. Il Congresso è l'Organo supremo dell'Associazione e le
sue deliberazioni impegnano tutti gli Organi dell'Associazione, tutte le Sezioni e tutte le
Associate.
Il Congresso elettivo, che dovrà tenersi nel m ese di maggio, si svolgerà ogni tre anni
sempre nella sede di Roma. Per i due anni inte1medi, tra due congressi elettivi, le sedi
saranno votate ai congressi nazionali.
Il Congresso stabilisce le linee guida e le modalità con le quali l'Associazione
deve perseguire le finalità stabilite nello Statuto ed individua nel concreto le iniziative e
le azioni da intraprendere a livello nazionale.
Le Presidenti di ciascuna Sezione, singolarmente ma anche di concerto tra di loro,
formulano per iscritto alla Presidente Nazionale, almeno 70 giorni prima del Congresso,
gli argomenti relativi alle iniziative ed azioni, richiesti dalla base in Assemblea di
Sezione, che vogliono che siano oggetto di discussione e delibera nel corso del Congresso.
La Presidente Nazionale inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dalle
Presidenti di Sezione.
Il Congresso delibera su ogni argomento attinente alle finalità dell'Associazione
e quindi anche all'elezione dei propri Organi Nazionali. Approva i Bilanci e le relative
relazioni.
Il Congresso è convocato dalla Presidente Nazionale almeno una volta all 'anno
ed ogni volta che lo ritiene necessario. Deve infine convocarlo per l'elezione degli Organi
in un'adunanza da tenersi almeno 15 giorni in anticipo rispetto alle scadenze naturali.
La Presidente Nazionale con anticipo di almeno 150 giorni (5 mesi) dal Congresso
elettivo deve invitare, tramite comunicazione digitale, e successiva pubblicazione sul
Notiziario, le Associate che intendono candidarsi, a presentare le candidature c01Telate
dal proprio profilo nel quale inserire le proprie eventuali esperienze nell'Associazione e
le proprie attitudini, fissando la data entro la quale le candidature devono essere presentate.
Ogni Sezione non può presentare più di una candidatura per lo stesso organo.
Il Congresso deve essere convocato con un qualunque mezzo, purché idoneo a
dare la prova della convocazione. La convocazione deve essere inviata ad ogni Sezione nella
persona della sua Presidente almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'adunanza e deve
contenere il giorno, l'ora e il luogo nonché gli argomenti da trattare elencati nell'ordine del
giorno. Per l'elezione dei propri organi la convocazione deve contenere anche i nominativi
delle Associate che si candidano.
La Presidente di Sezione provvederà a diramarla, attraverso la Segretaria di Sezione,
con un qualunque mezzo, purché idoneo a dare la prova della convocazione, a tutte le
proprie iscritte almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'adunanza, con avviso
contenente tutte le informazioni presenti nella convocazione ricevuta e
contenente la convocazione dell'Assemblea di Sezione per discutere l'ordine del giorno del
Congresso e scegliere le delegate ad esprimere il voto nel Congresso.
La Presidente Nazionale presiede di diritto il Congresso, ovvero in sua assenza
la Vicepresidente o l'Associata presente più anziana di iscrizione. Segretaria del Congresso
è la Segretaria della Giunta Nazionale dell'Associazione e, in sua assenza, il Congresso
nomina tra le presenti la Segretaria.
La Presidente, inoltre, nelle adunanze elettive nomina quattro scrutatrici tra le
Associate presenti che si propongono al momento e che non si siano proposte per cariche
elettive.
La Presidente del Congresso apre i lavori con la lettura del verbale di verifica
della regolarità della convocazione verso le Sezioni e di ogni Sezione verso le proprie
iscritte. Tale verbale deve essere redatto in precedenza e deve essere sottoscritto dalla
Presidente Nazionale e dalla Segretaria Nazionale, anche se non dovessero partecipare
al Congresso perché impedite.
La Presidente del Congresso, in conformità alle risultanze del verbale di verifica
già redatto, dichiara validamente costituito il Congresso, in prima convocazione quando
siano presenti almeno due terzi delle Presidenti di Sezione e delle Delegate di Sezione
ad esprimere il voto e in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà
delle Presidenti di Sezione e delle Delegate di sezioni ad esprimere il voto.
La Presidente invita il Congresso a discutere e a deliberare sugli argomenti posti
all'Ordine del giorno.
Ogni partecipante al Congresso può chiedere di intervenire nella discussione
compilando una scheda nella quale deve indicare il proprio nominati vo, l'argomento posto
all'ordine del giorno sul quale intende intervenire specificando se il suo intervento sarà a
favore o contrario e ciò al fine di permettere alla Presidente di cadenzare gli interventi
alternando i favorevoli ai contrari. Ogni interven to deve essere contenuto in cinque
minuti.
Durante i lavori e prima che si dia inizio alle votazioni possono essere presentate
mozioni d'ordine motivate dirette a modificare l'ordine degli argomenti da trattare, ovvero
diretti ad inserire qualche argomento ritenuto pregiudiziale. La mozione d'ordine non
sospende i lav01i, ma la Presidente può decidere di metterla ai voti per alzata di mano
e, nel caso in cui la maggioranza sia favorevole, l 'ordine degli argomenti subisce la modifica
richiesta.
La Segretaria redige il verbale del Congresso che deve riportare, anche se in forma
succinta, tutti gli accadimenti del Congresso, tutti gli interventi e l'esito di tutte le votazioni.
Si deve procedere alla registrazione audio o audio/video che costituirà parte del verbale
dell'adunanza ed alla successiva trascrizione in forma succinta del verbale che dovrà
essere approvato dalla Presidente.
Le delibere sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a
maggioranza delle presenti aventi diritto al voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano
ovvero per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle presenti
aventi diritto al voto. Quando si procede alle elezioni dei propri organi le votazioni
avvengono sempre per sc rutinio segreto e sono elette le Candidate che hanno il maggior
numero di voti. In caso di parità h·a più Candidate è proclamata eletta la Candidata più
anziana per iscrizione.
Nelle adunanze interviene la Commissione Verifica Poteri la quale, prima che si
proceda alle votazioni, esclude dal diritto di voto le Sezioni non in regola con i versamenti
delle quote sociali, della quota relativa al Fondo Orfani e del fondo Ricerca
dell'ultimo triennio solare e valuta la congruità dei voti che ogni S ezione può esprimere
con riferimento al numero delle iscritte alla Sezione.

Art. 14bis

A1iicolo abrogato dal Congresso Nazionale dell'8 ottobre 2022

Art. 15 -Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da 8 (otto) membri eletti dal Congresso,
secondo il principio della territorialità, al fine di rappresentare al meglio l'intero territorio
nazionale con almeno: 2 (due) membri del Nord, 2 (due) membri del Centro e 2 (due)
membri del Sud, gli altri 2 (due) membri, fino a raggiugere il numero di 8 (otto), vengono
scelti tra coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, dopo la nomina delle prime 6
(sei), in tutte le aree. Per il comitato Esecutivo Nazionale le candidature sono libere, in tutte
le aree di appartenenza. Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili per un ulteriore
triennio. Fa inoltre parte del Comitato Esecutivo Nazionale, a tutti gli effetti con diritto di
voto, la Presidente Nazionale che ha rivestito tale funzione nel periodo precedente ed è d etta
Past-Presidente ha diritto di voto. Il Comitato Esecutivo è quindi composto da 9 (nove)
membri, 8 (otto) eletti e dalla Past Presidente.
Il Comitato Esecutivo Nazionale elegge nel suo seno la Giunta Nazionale
composta dalla Presidente Nazionale, scelta secondo il criterio della rotazione territoriale,
sia come area che come Regione, dalla Vice Presidente, dalla Segretaria e dalla Tesoriera.
Elegge inoltre il Direttore responsabile del Notiziario anche al di fuori delle sue
componenti.
Il Comitato Esecutivo Nazionale delibera sulle spese da affrontare e sulle
iniziative da assumere a livello nazionale finanziate da contribuzioni pubbliche o private.
Il Comitato Esecutivo Nazionale è propositivo e propulsivo per il Congresso ed
è di supporto ad ogni iniziativa della Giunta.
Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato dalla Presidente Nazionale con un
qualunque mezzo purché idoneo a dare la prova della convocazione, entro ed almeno 15
giorni precedenti l 'adunanza e deve contenere il giorno, l'ora ed i l luogo della riunione
nonché gli argomenti da trattare elencati nell'ordine del giorno. Il Comitato Esecutivo
Nazionale è validamente costituito, laddove regolarmente convocato, se sono presenti
almeno 3 (tre) membri della Giunta e la maggioranza degli al tri membri.
Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza delle
presenti. In caso di parità di voti, il voto espresso dalla Presidente vale doppio, al fine di
creare sempre una maggioranza deliberativa all'interno del CEN.
La Seg retaria, ovvero la componente scelta dal Comitato se la prima è assente, redige
il verbale della riunione che deve riportare, anche se in forma succinta, tutti gli accadimenti
della riunione, tutti gli interventi e l'esito delle votazioni. Può eventualment e procedersi alla
registrazione dell'adunanza ed alla successiva trascrizione in forma succinta del verbale che
dovrà essere approvato dalla Presidente e dal Comitato Esecutivo nazionale nelle successive
riunioni.
Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisc e almeno due volte all'anno su
convocazione della Presidente ed ogni volta che lo ritenga necessario; deve inoltre
convocarlo ogni volta che almeno quattro componenti ne facciano richiesta scritta indicando
l 'ordine del giorno.

Art. 16-Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale è composta dalla Presidente Nazionale, dalla Vice Presidente,
dalla Segretaria e dalla Tesoriera elette in seno al Comitato Esecutivo Nazionale.
Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili nella Giunta escl usivamente
per un ulteriore triennio.
La Giunta ha funzioni propositive e propulsive per il Congresso e del Comitato
Esecutivo Nazionale.
Assume tutte le decisioni della Presidente che devono essere prese collegialmente
a maggioranza semplice.
Predispone il Bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione
del Congresso.
La Giunta Nazionale è convocata dalla Presidente per le vie brevi e senza alcuna
formalità ogni qual volta deve essere presa una decisione. Di ogni riunione la Segretaria
redige il verbale che deve essere approvato dalla Presidente, Vice Presidente e Tesoriera.
Può eventualmente procedersi alla registrazione dell'adunanza ed alla successiva trascrizione
in forma succinta del verbale che dovrà essere approvato dal la Presidente.
Il Direttore Responsabile del Giornale, se invitato, può partecipare alle riunioni
della Giunta Nazionale con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 17

A1iicolo abrogato dal Congresso Nazionale del 18 Maggio 2019

Art. 18 - La Presidente Nazionale

La Presidente Nazionale è eletta nel suo seno dal Comitato Esecutivo Nazionale
seguendo il criterio della rotazione sia come area geografica (Nord, centro, Sud), sia come
Regione della stessa area e dura in carica per un triennio e non è immediatamente rieleggibile
se non dopo un fermo di 3 (tre) anni.
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Congresso,
il Comitato Esecutivo Nazionale, la Giunta Nazionale.
Ha la responsabilità dell'Associazione e tiene i contatti con gli Organi Nazionali
e con le Sezioni. Dirige il Notiziario con l'ausilio del Direttore Responsabile del
Notiziario. Firma, insieme alla Tesoriera i Bilanci e la Relazione sulla gestione. Segue
la vita dell'Associazione tenendo inf01mate le Sezioni di tutte le iniziative.
Nomina, per i contatti con le Sezioni, le Fiduciarie -Coordinatrici Regionali, dandone
comunicazione al Comitato Esecutivo Nazionale. Le Fiduciarie -Coordinatrici Regionali,
che non devono rivestire incarichi sezionali, promuovono gli incontri tra le Sezioni
per trattare e discutere argomenti e temi di interesse comune attinenti alla vita
dell'Associazione (seminari, forum, ricerche ecc.) e ne coordinano i lavori. Promuovono il
proselitismo e devono visitare le Sezioni di loro competenza almeno una volta

nell'arco del triennio riferendo alla Presidente Nazionale con relazione scritta. Inoltre,
per le Sezioni in sofferenza la Fiduciaria -Coordinatrice Regionale svolge una funzione di
supp01io. fino alla risoluzione delle difficoltà.
La Presidente Nazionale istituisce Commissioni, Osservatori, Gruppi di studio
e di lavoro, e la Segrete1ia organizzativa Concorsi e Social, nominando le componenti
su confom1e decisione nel Comitato Esecutivo Nazionale.
La Presidente Nazionale richiede il codice fiscale dell'A.M.M.I. Nazionale e
conserva lo Statuto fondativo e quello aggiornato.

Art. 19-La Vice Presidente
La Vice Presidente Nazionale è eletta dal Comitato Esecutivo Nazionale e sostit uisce
la Presidente in sua assenza.

Art. 20 -La Segretaria Nazionale

La Segretaria Nazionale è eletta dal Comitato Esecutivo Nazionale; redige e
aggiorna, il libro delle Sezioni, il libro dei Verbali dei Congressi, il libro delle riunioni
del Comitato Esecutivo Nazionale, il libro delle riunioni della Giunta Nazionale.
Redige i verbali dei Congressi e delle riunioni ovvero procede alla loro trascrizione
in forma succinta conf01me alle registrazioni audio/video delle adunanze e li presenta
alla Presidente per l'approvazione.
E' di supp01io al Collegio di Sezione dei Probiviri per le comunicazioni alle
parti del procedimento, avendo cura di acquisire la prova della consegna degli atti
e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero la prova dell'invio per raccomandata
con avviso di ricevimento. Trasmette il tutto al Collegio di Sezione dei Probiviri.
Tiene i contatti con le Segretarie delle Sezioni.

Art. 21 - La Tesoriera Nazionale

La Tesoriera Nazionale è responsabile della tenuta della cassa dell'Associazione,
riscuote le quote delle Sezioni, provvede ai pagamenti ed ai rimborsi nell'ambito delle
previsioni di spesa e degli stanziamenti approvati dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Tiene i contatti con le Tesoriere delle Sezioni e tiene, aggiornandolo, il
libro della contabilità. Predispone i Bilanci che devono contenere il Consuntivo dell'anno
appena trascorso ed il Preventivo dell'anno successivo. I Bilanci devono essere redatti
in forma semplice e chiara e devono essere analitici per rispettare i principi di
trasparenza.
Il Consuntivo delle spese deve contenere tre sezioni:
1. Entrate di cassa
2. Uscite di cassa
3. Specifica dei depositi bancari o postali, titoli e beni mobili, con relative
movimentazioni.
Presenta la bozza dei Bilanci, così redatti, al Collegio dei Revisori dei Conti. Firma,
insieme alla Presidente, i Bilanci e la Relazione sulla gestione.
Se ci sono avanzi di gestione viene indicata nel bilancio la destinazione, poiché
non devono essere distribuiti alle socie. Si rip01ia all'anno successivo per iniziativa futura.
Provvede agli adempimenti di carattere amministrativo e tributario che s1 rendessero
necessari.
Verifica, insieme alla Segretaria Nazionale, la posizione contributiva delle Associate
al fine di individuare quelle che, in regola con i versamenti, hanno diritto di ricevere il
Giornale.
Tiene la contabilità del Fondo Orfani “ Styra Campos “, in memoria della fondatrice,
la cui quota è obbligatoria.

Art. 22-Il Collegio NazionaledeiRevisorideiConti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto dalle socie in numero di
3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti ed è eletto dal Congresso
contemporaneamente all'elezione del Comitato Esecutivo Nazionale.
Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio.
I Revisori supplenti subentrano nel corso del triennio agli effettivi nel caso di loro
cessazione anticipata dall'incarico e in caso di assenza temporanea.
Subentra per primo il membro supplente che ha avuto maggior numero di voti al
momento delle elezioni.
I tre membri effettivi, su convocazione di quello che ha avuto maggior numero
di voti, devono riunirsi entro 5 giorni dalle elezioni per costituirsi in Collegio, mediante
formale verbale di costituzio ne. Il Collegio nella medesima seduta provvede alla nomina
del suo Presidente con votazione a scrutinio segreto. Ogni riunione del Collegio dei
Revisori dei Conti coinvolge i soli membri effettivi in carica se tutti e tre sono disponibili.
La sede del Collegio è presso la residenza della Presidente del Collegio.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti verifica la regolarità
dell'amministrazione e della cassa, nonché la regolare tenuta delle scritture contabili e
dell'adempimento degli eventuali obblighi burocratici e fiscali. Presenta al Congresso una
propria relazione sui bilanci. Tiene, aggiornandolo, il libro del Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti.
Delle riunioni del Collegio e delle verifiche da questo effettuate viene redatto un
verbale sottoscritto dal Presidente. Se il Collegio rileva irregolarità deve darne
immediatamente comunicazione scritta alla Presidente Nazionale ed alla Tesoriera
invitandole a rimuovere le irregolarità entro un certo tempo che dete1mina
discrezionalmente. Nel ca so in cui le irregolarità permangano il Collegio deve aprire una
controversia davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 23 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da Socie in numero di 3 (tre) membri
effettivi e 2 (due) supplenti ed è eletto dal Congresso contemporaneamente all'elezione del
Comitato Esecutivo Nazionale. Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili solo per
un ulteriore triennio.
I Probiviri supplenti subentrano nel corso del tr iennio agli effettivi nel caso di
loro cessazione anticipata dall'incarico ed in caso di assenza temporanea.
Subentra per primo il membro supplente che ha avuto maggior numero di voti al
momento delle elezioni.
I tre membri effettivi, su convocazione di quello che ha avuto maggior numero
di voti, devono riunirsi entro 5 giorni dalle elezioni per costituirsi in Collegio, mediante
formale verbale di costituzione. Il Collegio nella medesima seduta provvede alla nomina del
suo Presidente con votazione a scrutinio segreto.
Ogni riunione del Collegio dei Probiviri coinvolge i soli membri effettivi in carica
se tutti e tre sono disponibili.
I membri del Collegio dei Probivi1i non possono rivestire altra carica o funzione
associativa né a livello Sezionale né a livello Nazionale.
La sede del Collegio è presso la residenza della Presidente del Collegio.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri dirime le controversie allo stesso deferite dagli
Organi Nazionali, da Sezioni, ovvero da Associate che impugnano decisioni dei Collegi
di Sezione dei Probiviri. Tiene, aggiornandolo, il libro del Collegio Nazionale dei Probiviri.
L'atto con il quale viene deferita una controversia al Collegio Nazionale dei Probiviri
deve contenere l'accusa, la descrizione dei fatti e l'elencazione delle prove. L'atto deve essere
presentato al Presidente del Collegio in t1iplice copia più tante ulteriori copie quante sono le
altre parti della controversia. Il Presidente del Collegio ne trasmette senza indugio alla
Presidente Nazionale una copia ed alla Segretaria Nazionale tante copie quante sono le
parti della controversia, perché le trasmetta alle interessate. La Segretaria avrà cura di
acquisire la prova della consegna degli atti e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero
la prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta
elettronica ce1iificata -PEC. Le parti della controversia, dovranno far pervenire, entro 20
(venti) giorni dalla ricezione, al Presidente del Collegio proprie memorie sulla controversia
nelle quali prenderanno posizione sull'accusa loro rivolta sui fatti descritti dalla accusante
e sulle prove elencate; dovranno inoltre indicare proprie prove a confutazione ed
eventualmente potranno contro accusare l'accusante indicand o fatti e prove. Dette memorie
dovranno essere presentate in triplice copia più tante ulteriori copie quante sono le parti che
devono riceverne copia. Il Presidente del Collegio ne trasmette senza indugio alla Presidente
Nazionale una copia ed alla Segretaria Nazionale tante copie quanto sono le patii che devono
riceverne copia perché le trasmetta alle interessate.
La Segretaria avrà cura di acquisire la prova della consegna degli atti e della data
in cui la consegna è avvenuta, ovvero prova dell'inv io per raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata -PEC.
La Presidente del Collegio contestualmente convoca il Collegio il quale si riunisce
per esaminare gli scritti e fissare data, ora e luogo in cui discutere con le patii la controversia
ed eventualmente procedere ad atti di istruzione del procedimento. Il procedimento avviene
a porte chiuse con le sole interessate. Il Collegio interroga liberamente le parti ponendo loro
le domande dirette ad acquisire informazioni utili per una corretta ed equa decisione.
Procede agli atti di istruzione che ritiene necessari anche al di fuori di quelli proposti
dalle patii ed emette la decisione. Tra il momento del deferimento della controversia e la
decisione non devono interc01Tere più di 90 giorni.
La decisione, inappellabile, è diretta a regolare il dissenso ma può anche decidere la
decadenza da una o più cariche.
La decisione è comunicata alle interessate dalla Segretaria Nazionale la quale avrà
cura di acquisire la prova della consegna e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero
prova dell'invio per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica
certificata -PEC.

Qualora parte del procedimento sia la Presidente Nazionale, gli adempimenti alla
stessa richiesti vengono ottemperati dalla Vicepresidente; qualora parte del procedimento sia
la Segretaria Nazionale, gli adempimenti alla stessa richiesti vengono ottemperati dalla
Tesoriera Nazionale.
Le impugnative delle decisioni adottate dal Collegio di Sezione dei Probiviri devono
essere proposte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione. Il
ricorso si presenta alla Segretaria di Sezione in triplice copia più tante ulteriori copie quanto
sono le Associate eventualmente parte della controversia. La Segretaria di Sezione, entro i
successivi 1O (dieci) giorni, deve trasmettere copia del ricorso alle patii interessate, le quali
possono presentare alla Segretaria di Sezione prop1ie memorie entro i successivi 30 (trenta)
giorni. La Segretaria di Sezione deve acquisire presso il Collegio di Sezione dei Probiviri il
fascicolo del procedimento contenente gli scritti delle patii, i documenti allegati, i verbali, la
decisione e trasmettere il tutto, con i ricorsi e le memorie entro i successivi 1O (dieci) giorni
al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale si riunisce per esaminare gli scritti e fissare la
data, ora e luogo in cui discutere con le parti la controversia ed eventualmente procedere ad
atti di istruzione del procedimento. Il procedimento avviene a porte chiuse. Il Collegio
interroga liberamente le patii ponendo loro domande dirette ad acquisire inf01mazioni utili
per una c01Tetta ed equa decisione. Procede agli atti di istruzione che ritiene necessari anche
al di fuori di quelli proposti dalle parti ed emette la decisione. Tra il momento del
deferimento della controversia e la decisione non devono intercorrere più di 90 (novanta)
giorni. La decisione può confermare o modificare la decisione del Collegio di Sezione dei
Probiviri ed è definitiva.

SEZIONE III - NORME COMUNI

Art. 24 -Candidatureecariche

Tutte le cariche sociali, sia Sezionali che Nazionali, sono gratuite, sono elettive e
sono rivestite esclusivamente da Associate. Inoltre, le cariche coincidono con l'inizio
dell'anno solare, con rinnovo delle medesime entro il mese di dicembre dell'anno relativo
alla fine del triennio. Al momento delle candidature, sia Sezionali che Nazionali, l'Associata
deve indicare se si candida per il Comitato Esecutivo ovvero per il Collegio dei Revisori
dei Conti, ovvero per il Collegio dei Probiviri.
Per quanto riguarda le candidature nazionali viene introdotto il criterio della
appartenenza t erritoriale, al fine di rappresentare al meglio l'intero territorio nazionale, le otto
componenti di cui al 1° comma dell'art. 15, devono essere espressione, nei numeri e nelle
procedure indicate, delle aree Nord, Centro e Sud.
È richiesto un anno di iscrizione solo per candidarsi alle cariche nazionali.
L'Associata, nel candidarsi, deve presentare il proprio profilo nel quale inserire
le proprie eventuali esperienze nell'Associazione e le proprie attitudini. Le candidature alle
cariche Nazionali devono presentarsi entro il termine fissato di volta in volta dalla Presidente
Nazionale almeno 120 (centoventi) giorni prima del Congresso elettivo; tale data è
comunicata alle Associate con una comunicazione digitale e successiva pubblicazione sul
Notiziario.
Le Associate che fanno parte della Giunta Nazionale, ad eccezione della Presidente
Nazionale, e le Presidenti di sezione possono ricoprire incarichi dirigenziali in altre
Associazioni,

Ogni Associata che approfitti del sodalizio per acquisire per sé o per altri vantaggi
indebiti ovvero ponga in essere comp01iamenti che rechino nocumento all'Associazione,
sarà deferita al Collegio dei Probiviri che applicherà una sanzione rapportata alla gravità
dell'operato.
Per promuovere la partecipazione di tutte le Associate è previsto un limite alle
candidature legato alle precedenti partecipazioni negli Organi dell'Associazione.
Le partecipazioni che possono essere prese in considerazione per il calcolo dei trienni
sono solo quelle consecutive. La Past -Presidente, dopo il triennio che ha rivestito tale
funzione con diritto di voto, non può ricandidarsi per un triennio in nessuna delle cariche
sociali Nazionali e Sezionali.
Le cariche nella Giunta di Sezione e nella Giunta Nazionale, con esclusione della
Presidente Nazionale, possono essere ricoperte solo per 2 (due) trienni consecutivi.
La carica di Presidente Nazionale può essere ricope1ia solo per un triennio.
Le Associate elette nel Comitato Esecutivo di Sezione e Nazionale sono rieleggibili
solo per un ulteriore triennio.
In deroga a tale nonna la Sezione in persona della sua Presidente, ma in esecuzione
di una delibera assunta a maggioranza in Assemblea, può richiedere alla Presidente
Nazionale l'autorizzazione a ricevere candidature di Associate che ab biano già rivestito
cariche sezionali per 2 (due) trienni.
La Presidente e la Giunta di Sezione che hanno ricoperto tale carica per un triennio,
in casi eccezionali, di difficoltà della Sezione e in mancanza di candidature, con delibera
dell’Assemblea di S ezione, possono ricoprire massimo per tre mandati. Per ulteriori
sofferenze e difficoltà bisogna chiedere deroga all’Esecutivo Nazionale.
Le cariche non sono retribuite, ma le componenti del Comitato Esecutivo Nazionale
hanno diritto ai rimborsi come indic ati al successivo art. 26.

Art. 25-Decadenze
Ogni Associata che riveste una carica nell'Associazione decade dalla carica stessa
se per tre volte consecutive non partecipa ingiustificatamente ai lavori ove è richiesta la
sua presenza.
Le Presidenti di Sezione che delegano altre Associate per il Congresso ovvero
negli Interregionali non sono considerate assenti, ove le delegate siano state nominate nelle
Assemblee di Sezione e siano informate sugli argomenti da trattare. Le decadenze possono
essere impug nate dalle interessate davanti al Collegio dei Probiviri.
Le dimissioni devono essere presentate alla Presidente.
Il posto vacante per decadenza o dimissioni è ricoperto dalla prima tra le Associate
non elette. La Presidente procede alle relative proclamazioni dopo aver esaminato gli scrutini
di competenza alla presenza delle scrutratrici e le nuove elette restano in carica il tempo
residuo.

Art. 26-Sistema divotazioni
Si vota per alzata di mano o per compilazione di moduli o schede a scrutinio
segreto.
Per l'elezione delle Consigliere Nazionali il numero massimo di preferenze che si
possono esprimere è non superiore ai due terzi del numero delle Consigliere da eleggere.
Nell'Assemblea di Sezione hanno diritto di voto tutte le Associate in regola con
il pagamento della quota sociale. Nelle Assemblee di Sezione elettive si vota sempre
per scrutinio segreto.
Nel Congresso hanno diritto di voto le Presidenti di Sezione e le Delegate di
Sezione come previsto di seguito in questo articolo.
Nei Congressi Elettivi si vota sempre per scrutinio segreto.
Nei Congressi ogni Sezione, in relazione al numero di iscritte, ha diritto:
1 voto fino a 20 associate
2 voti da 21 a 40 associate
3 voti da 41 a 60 associate
4 voti da 61 a 80 associate
5 voti da 81 a 100 associate
6 voti da 1O1 a 120
associate 7 voti da 121 a
140 associate
Per le votazioni negli Interregionali ogni Sezione avrà diritto ad un voto che verrà
espresso dalla Presidente o da una sua Delegata.
Nei Congressi partecipa la Commissione Verifica Poteri.
Tale Commissione è composta da 3 (tre) membri effettivi a 2 (due) supplenti
e viene scelta dal Congresso, nell'anno precedente il Congresso elettivo, tra le Associate
che non rivestano altre cariche e incarichi e che si propongano. Rimangono in carica 3
(tre) anni e sono rieleggibili per un ulteriore triennio.
La Commissione Verifica Poteri si insedia nei Congressi e, prima che si
proceda alle votazioni, verifica la regolarità dei versamenti da parte delle Sezioni
delle quote di cui all'art. 1O del Regolamento, con riferimento agli ultimi tre anni
solari, al fine di ammetterle o non ammetterle al voto; verifica inoltre, in relazione
al numero di iscritte ad ogni Sezione, in base alla media degli anni presi in
considerazione quanti voti ogni Sezione può esprimere. Di tali verifiche redige verbale.
La procedura da seguire nelle adunanze elettive di Sezione e Nazionale è la
seguente: la Presidente Nazionale o di Sezione, all'apertura della seduta, nomina
rispettivamente quattro e due scrutatrici, di cui una fungerà da Presidente della
Commissione Elettorale, tra le Associate presenti che si propongano al momento e
che non si siano proposte per cariche elettive. Le schede prima delle votazioni vanno
siglate da due componenti della Commissione elettorale.
Quindi la Presidente dà inizio alle votazioni per il Comitato Esecutivo, per il Collegio
dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri. Tern1inate le votazioni si procede
allo spoglio
Ultimati gli scrutini, la Presidente Nazionale o di Sezione proclama immediatamente
i risultati.
Le schede scrutinate, vidimate dalla Presidente della Commissione Elettorale
e dalle scrutatrici con la semplice apposizione delle 4 e 2 firme, vengono conservate
in plico suggellato e sul quale vengono apposte le dette firme.
Entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione del risultato, ogni iscritta può proporre
ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Collegio dei Probiviri, di
Sezione o Nazionale che dovranno decidere in 90 (novanta) giorni.
La Presidente Nazionale o di Sezione terminati i lavori Congressuali convoca
l'Esecutivo neo eletto per eleggere la Presidente e la Giunta del Nuovo Esecutivo.
Art. 27 – Rimborsi spese

Tutti gli incarichi sociali sono svolti su base volontaria e non hanno diritto ad alcuna
retribuzione.
Le Presidenti o delegate che debbano partecipare per l'Associazione
obbligatoriamente agli Interregionali, Seminari e ai Congressi, hanno diritto al rimborso
delle sole spese di viaggio, in misura pari al costo del biglietto in treno in seconda classe,
da parte della Sezione di appartenenza, se espressamente richiesto. Per le partecipazioni ai
soli Congressi, la Tesoriera Nazionale partecipa nella misura del 50% ai detti rimborsi.
II Comitato Esecutivo Nazionale stabilisce, con regolamento, l'entità del rimborso
spese spettante alle proprie componenti, nonché alle componenti della Giunta Esecutiva, del
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, della Commiss ione
Verifica Poteri, nonché alle Presidenti Sezionali ed alla Responsabile di redazione del
Giornale dell 'A.M.M.I..

SEZIONE IV - EMENDAMENTI A STATUTO E REGOLAMENTO

Art. 28 - Proposte

Le proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento possono essere formulate:
1) dal Comitato Esecutivo Nazionale;
2) da ogni Sezione tramite la Presidente.

Art. 29 - Formalità di presentazione

Le proposte di modifica provenienti dalle Sezioni devono essere inoltrate alla
Presidente Nazionale, che le comunicherà tempes tivamente al Comitato Esecutivo Nazionale.
Tutte le proposte di modifica vanno trasmesse alla Commissione Statuto e
Regolamento, la quale entro 1O giorni dal ricevimento, redige e trasmette il proprio parere
tecnico motivato, non vincolante, alla Presidente, che ne informa il Comitato Esecutivo
Nazionale.
Ogni proposta di modifica, che va votata dal Congresso, va inserita a cura della
Presidente Nazionale nell'ordine del giorno del Congresso e va comunicata a tutte le
Sezioni almeno e non oltre sessanta giorni prima del Congresso, unitamente al parere
del CEN sentita la Commissione Statuto e Regolamento.
Se approvate, le modifiche entrano in vigore all'inizio del successivo anno sociale
e non possono essere ulteriormente modificate per un periodo di almeno tre anni.

Art. 30 - Pubblicazione

Lo Statuto ed il Regolamento vengono pubblicati sul sito nazionale AMMI.
La Segretaria nazionale avrà cura di aggiornare la pubblicazione ogni volta che
il Congresso avrà apportato modifiche.

BENEVENTO, 10 MAGGIO 2025